Quando si vuole disdettare il rinnovo di un contratto di locazione (ad esempio, nelle comuni formule 4+4), diventa importante cercare di rispettare gli opportuni termini di preavviso. In tal senso, è bene ricordare che il locatore può disdettare il contratto prima della scadenza, ma la scadenza deve comunque essere rispettata.
Nell’ipotesi in cui un contratto sia stato stipulato in data 1° gennaio 2007, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, con durata di quattro anni più quattro, il contratto dovrà essere disdettato dal locatore almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo eventuale. Per quanto concerne le formalità, è opportuno, per prova eventuale legale, che l’invio della comunicazione sia effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è invece necessario indicare una particolare motivazione.
La procedura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/98 è di fatti di natura solo eventuale, stante il tenore letterale della norma, secondo cui “alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza…”.
E, dunque, sino alla scadenza del termine di rinnovo (salvo le ipotesi di morosità o di altro inadempimento dell’inquilino, da valutare in concreto), il locatore non potrà rientrare in possesso dei locali, anche ove ne abbia necessità per adibirli a propria principale abitazione.