Cosa accade al creditore dopo un decreto ingiuntivo

hammer-719066_1920Negli ultimi anni, sono sempre di più gli italiani che non riescono a far fronte regolarmente a tutti i pagamenti. La conseguenza dei mancati pagamenti dei prestiti o finanziamenti è la richiesta di un decreto ingiuntivo da parte di creditori che intendono agire per il recupero crediti.

Il decreto ingiuntivo è il metodo più veloce che permette ai creditori di risolvere la questione di debito in breve tempo. Tuttavia, per il debitore ci sono delle conseguenze ed è per questo che bisognerebbe conoscere cosa comporta un decreto ingiuntivo prima di creare dei nuovi debiti.

Il decreto ingiuntivo è conosciuto anche come provvedimento monitorio, è un atto giudiziario attraverso il quale un giudice impone all’inadempiente di pagare la cifra di denaro dovuta. Questo decreto viene emesso senza il contraddittorio, quindi senza la necessità di ascoltare la controparte, ed è sufficiente che l’interessato dimostri di avere dei titoli validi per agire.

Quali sono le conseguenze di un decreto ingiuntivo per il debitore

Quando il debitore riceve la notifica di un decreto ingiuntivo, dovrebbe già conoscere le conseguenze ed i comportamenti da attuare. Generalmente, è importante rivolgersi a dei professionisti del settore che offrono delle consulenze mirate a risolvere il problema, come debitobancario.it.

Se il giudice accoglie il ricorso, può emettere un’ingiunzione di pagamento non provvisoria esecutiva, oppure, di provvisoria esecutività. Nel primo caso, l’atto giudiziario deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal momento in cui l’atto è stato depositato in cancelleria. Il debitore può contestare l’atto se lo riceve in ritardo rispetto ai tempi previsti e può chiedere che il provvedimento venga annullato a causa di vizi formali.

Se la notifica avviene correttamente, il decreto ingiuntivo può avere diverse conseguenze per il debitore, che può agire in tre diversi modi. Entro 40 giorni dalla notifica, egli può:

  • Effettuare il pagamento;
  • Proporre opposizione;
  • Non adempiere al pagamento.

In caso di opposizione, viene attivata una causa civile ordinaria che permette alle parti di difendere le proprie posizioni e fare valere i propri diritti.

Se il debitore decide di non fare nulla, la controparte può richiedere l’esecuzione forzata: viene notificato un atto di precetto per informare l’inadempiente che avrà inizio la procedura per il pignoramento dei beni.

Cosa accade se il debitore si oppone

Se il debitore scegliere di effettuare un’opposizione dal decreto ingiuntivo, come previsto dall’art. 645 c.p.c., trascorsi 40 giorni il titolo diviene esecutivo, quindi si attiva la procedura per il pignoramento. Per evitare questo, il debitore deve agire prima di tale scadenza presentando un ricorso per opposizione.

Il debitore deve, quindi, iniziare con un atto di citazione in opposizione, che deve avvenire entro tali termini:

  • Entro 40 giorni se il debitore risiede in Italia;
  • Entro 50 giorni se il debitore risiede in un paese dell’Ue;
  • Entro 60 giorni se il debitore risiede in un paese al di fuori dell’Ue

Come evitare il pignoramento

La legge non pone limite alle trattative tra le parti, quindi entrambe le parti sono libere di formalizzare gli accordi presi con un documento scritto o con un contratto di transazione.

Generalmente, è possibile procedere con due diversi accordi: mediante il saldo e stralcio, attraverso cui il debitore può pagare solo una parte del debito in poche rate, oppure mediante la dilazione del debito, con la quale è possibile suddividere lo stesso in diverse rate, con un eventuale decurtazione delle spese legali e degli interessi.

L’offerta di transazione viene formalizzata, generalmente, dal debitore tramite l’avvocato difensore che invia una raccomandata o PEC al legale che ha avviato il pignoramento.

Il creditore non è tenuto a rispondere e, in questo caso, la procedura non viene sospesa. Solo quando le parti firmano il contratto di transazione e dopo il pagamento, il creditore può abbandonare la procedura esecutiva.

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